Generica - Generale
Art. 1

La pesca in tutte le acque scorrenti della Provincia di Rieti è consentita, senza l’uso del bigattino, nei soli giorni di martedì – giovedì – sabato – domenica e nelle festività civili e religiose riconosciute ufficialmente fermo restando che il numero delle catture, i periodi di divieto e le misure pescabili sono quelle consentite e previste nella tabella di seguito indicata;
Tali restrizioni poiché non pregiudicano le garanzie volute dalle vigenti disposizioni in materia e tenuto conto delle particolari contingenze locali, non riguardano:
- il torrente Corese da Ponte dell’Arci a valle;
- il canale Vargara
- il torrente Aia
- il fiume Farfa relativamente al tratto a valle dello sbarramento della centrale di Baccelli;
- il fiume Tevere ricadente nella Provincia di Rieti;
- i laghi naturali ed artificiali.
Nelle acque dei torrenti, dei fiumi e dei laghi di cui al punto b) che precede, la pesca potrà essere esercitata tutto l’anno, senza limitazione delle giornate, con l’uso del bigattino e con gli attrezzi consentiti.
Relativamente al laghetto di Posta, la pesca dilettantistica è permessa, con gli attrezzi consentiti tutti i giorni con esclusione dell’uso del bigattino e fino al 5 ottobre 2008.
Per esercitare la pesca dilettantistica in tutte le acque ricadenti nel territorio provinciale, ad eccezione del laghetto di Rascino in concessione e per tutta la durata della concessione stessa, bisogna essere muniti, oltre alla licenza di pesca valida, anche del tesserino obbligatorio, istituito con deliberazione della Giunta Provinciale.
Nei tratti di fiume riservati alla pesca con la tecnica dello spinning e/o pesca a mosca vige la regolamentazione riportata nell’apposito tesserino.

Art. 2

Restano aperti alla pesca tutto l’anno senza limitazione di giornate, nel rispetto dei periodi di chiusura delle varie specie e senza l’uso del bigattino, i seguenti tratti di acque scorrenti:

Tratto fiume Turano compreso tra “Ponte IV Novembre (Ponte Storto) fino alla fine della strada asfaltata adiacente (Via Votone)”.
Tratto fiume Salto compreso tra “Ponte Canale (Ponte dell’Acquedotto ACEA) a valle fino al Ponte UTU (ex bivio Cenciara)”.

Art. 3

Per ogni giornata di pesca (mattino+pomeriggio) il pescatore potrà effettuare le catture di seguito riportate e il pescato dovrà essere portato appresso fino al termine di ogni singola battuta; per mattino si intende da un’ora prima dell’alba alle ore 13; per pomeriggio, dalle ore 13 ad un’ora dopo il tramonto del sole.

Art. 4

Il pescatore prima dell’esercizio della pesca nel laghetto di Posta e nelle acque scorrenti riportate nell’art. 2 che precede, deve annotare in maniera indelebile nella parte riservata ai bacini, il nome del corso d’acqua o bacino, e alla fine della battuta, il numero per le specie ove esiste tale limitazione o il quantitativo del pesce pescato.

Art. 5

Nelle acque scorrenti classificate secondarie Cat. “A” prima dell’inizio dell’attività alieutica, nella parte riservata alle acque scorrenti, deve annotare in maniera indelebile, la giornata di pesca e non appena recuperata ogni singola preda deve provvedere ad annotarla nell’apposito spazio del tesserino posto in corrispondenza della giornata di pesca.

Art. 6

Per le catture effettuate nei bacini il pescatore è tenuto ad annotare in maniera indelebile nell’apposito tesserino, prima dell’esercizio della pesca, il nome del bacino.
Alla fine della battuta di pesca dovrà segnare il numero per le specie ove esiste tale limitazione o il quantitativo del pesce pescato.

Art. 7

I minori di anni quattordici possono esercitare la pesca con l’uso di una sola canna con o senza mulinello, muniti di tesserino rilasciato a titolo gratuito purché accompagnati da persona maggiorenne con licenza di pesca che sarà responsabile in solido del comportamento del minore negli atti di pesca.

Art. 8

I cittadini stranieri ed italiani residenti all’estero possono esercitare la pesca senza l’ausilio del tesserino, purché in possesso dell’attestazione del versamento della relativa tassa provinciale,
€ 29,12 nonché di un documento valido per l’accertamento dell’identità e della residenza all’estero.

Art. 9

Saranno autorizzate gare di pesca ed eventuali prove antecedenti le stesse, da parte di questa Amministrazione o da parte delle Associazioni affidatarie della gestione dei campi di gara permanenti senza l’ausilio del tesserino qualora venga dimostrato che trattasi di gare inserite nel calendario regionale o nazionale.

Art. 10

Il pescatore è tenuto inoltre al rispetto delle limitazioni di tempo, luogo, capi e quantità riportate nelle disposizioni che seguono. Le violazioni saranno punite con le ammende previste nell’art. 43 della Legge regionale 87 del 7/12/1990 così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 16 del 2/5/1995 e successive modificazioni.

Art. 11

Il ritiro del tesserino sarà annotato nel retro della cedola del versamento della tassa provinciale o nella licenza di pesca.

Art. 12

Il pescatore a semplice richiesta, è tenuto ad esibire agli Agenti addetti alla vigilanza, la licenza di pesca, il tesserino ed il pescato.

Art. 13

Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

L’Amministrazione Provinciale rende noto che dal 3 al 6 aprile 2008 compresi, dal 22 al 25 maggio compresi e dal 2 al 5 ottobre compresi è vietata la pesca nel tratto di fiume Velino compreso tra le paratoie del Consorzio di Bonifica località “Giorlandina” (immediate vicinanze dell’abitato di Rieti) a Valle, fino all’oasi di “Ponte Carpegna” per l’organizzazione del “4° trofeo Spinning Città di Rieti”, fissato per il giorno 6 aprile e per le gare di pesca programmate per il giorno 25 maggio e 5 ottobre 2008.
Nei giorni riservati alle gare nel tratto “Giorlandina-Ponte Carpegna” è vietata la pesca nelle ore successive alle gare sopra indicate. Per esercitare l’attività alieutica nei tratti di pesca a mosca necessita munirsi di apposito tesserino all’uopo istituito.

ZONE CHIUSE

BACINO DELLO SCANDARELLO
Fino a metri 100 sia a sinistra che a destra dalla Diga;
Canalone immissario (zona di frega).

TORRENTE CHIARINO (ACCUMOLI)
Dalla sorgente alla foce

TORRENTE VALLE SCURA (POSTA)
Dalla seconda briglia. A valle, fino alla confluenza con il fiume Velino.

FIUME VELINO POSTA
Da 150 metri a monte fino a 150 metri a valle della località Fabbrica ricadente nel territorio del Comune di Posta.

FIUME VELINO CITTA’
Da 350 metri a monte fino a 150 metri a valle di Ponte Carpegna;
Da 300 metri a valle del Ponte di Terria fino a 300 metri a monte della confluenza con il fiume Turano. La stessa si potrae per 300 metri, dalla confluenza con il fiume Velino a monte del fiume Turano;
Dall’uscita dell’idrovere a monte per 400 metri circa;
Da 150 metri a valle fino a 150 metri a monte del Ponte Cavallotti.

FIUME VELINO “LOC. CANETRA”
Tratto compreso tra lo sbarramento diga Enel ed il Ponte precedente;
Tratto compreso tra il punto di derivazione delle acque per il locale allevamento ittico fino alla fuoriuscita delle acque provenienti dall’allevamento stesso.

FIUME VELINO “LOC. BORGOVELINO (FONTANELLE)”
Tutto il tratto della derivazione compreso il laghetto (di derivazione)

FIUME VELINO “FIUME MORTO”
Dalla stazione FF.SS. di Cittaduclae a monte per circa km 1.

FIUME VELINO “LOC. COTILIA”
Confluenza tra il Fiume Velino e il fiume Peschiera;
Dalle paratoie Enel sottostanti la confluenza tra il Velino ed il fiume Peschiera a monte fino a metri 150 del fiume Velino e fino a metri 50 del fiume Peschiera.

FIUME PESCHIERA
Dalla “loc. Rentorta” per metri 750 a valle

FIUME RATTO (Borbona)
Dal Ponte S. Giovanni (Boerbona) a monte fino alla sorgente.

FIUME SALTO (Loc. Grotti)
Da Ponte di Paganico a monte per km 1

FIUME FARFA
Loc. LE CAPORE metri 150 a monte e metri 150 a valle dello stabilimento ACEA

SANTA SUSANNA
Da Loc. Ponte S. maria alle sorgenti.

FIUMARONE
50 metri a monte e 50 metri a valle dello stabilimento SAIF (MAZZETELLI)

TORRENTE “MARANGONE”
dalle sorgenti alla foce.

TORRENTE “PALOMBARA”
dalle sorgenti alla foce

TORRENTE “PISCIOLOGLIO
dalle sorgenti alla foce.

FOSSO CAMPOLANO
dalle sorgenti alla foce.

FIUME VELINO (Località Giorlandina – inizio zona pesca a mosca)
è vietato pescare dai manufatti (Paratoie e Muri)

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